E' LEGALE ORGANIZZARE UNA LOTTERIA online?

Se si, come fare?

Il web spopola di lotterie online, in particolar modo quelle inerenti al mondo del volontariato animalista.

Le lotterie a premi online sono, infatti, uno dei metodi più usati dalle associazioni animaliste e dai volontari per raccogliere i fondi a favore degli animali e noi che ci siamo dentro spesso ci imbattiamo in post sui social o veniamo invitat* in chat di gruppi whatsapp dedicati a lotterie organizzate da altri enti o da volontari singoli; ma questo tipo di attività è legale? E se lo è, come si fa ad organizzarne una? 


Cosa si intende per "lotteria"?

La lotteria è una manifestazione di sorte locale effettuata tramite la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, con numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. 

Come si fa ad organizzare una lotteria online?


Come presidente e legale rappresentante di un’associazione APS è mio compito assicurarmi che qualsiasi azione compiuta in nome dell’ente che gestisco sia legale.

Quando mi fu proposto di organizzare una lotteria per racimolare del danaro e comprare un carrellino per cani disabili, mi sono subito messa in azione e ho scoperto che non è proprio così semplice come sembrerebbe: non basta aprire un gruppo whatsapp, fare un elenco premi e tante condivisioni, anzi: questa è la via più breve per finire nei guai e dover pagare una sanzione! 


Ma prima di passare al capitolo normative tanto lungo e pesante, ti riassumo in pochi step come organizzare la tua lotteria.


Elenco dei servizi

NOTA BENE !


- La comunicazione va fatta almeno 30 giorni prima dell’evento. Consiglio di iniziare il tutto con due mesi di anticipo in caso dovessi apportare delle modifiche alla documentazione.


- Avrai bisogno della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti. 


- Il costo della pratica è di 50 euro che vanno pagati direttamente dal portale SUAP.


- Consiglio che ci sia una sola persona responsabile della vendita dei biglietti e della registrazione dei numeri e che il messaggio dei numeri disponibili sia aggiornato ed incollato ad ogni numero acquistato in ordine cronologico sul gruppo whatsapp.


- Consiglio di utilizzare un blocchetto di ricevute generico dedicato esclusivamente all'evento.


- All'estrazione dei numeri deve essere presente il Sindaco della città (o un suo inviato), un notaio (nel caso di lotterie di grossa portata) e le forze dell'ordine. Non è possibile ovviare a questo: molti organizzatori di lotterie hanno pensato di  affiancare ad una lotteria statale e pubblica, come ad esempio il gioco del LOTTO e scegliere una ruota vincente per l'estrazione dei numeri, tuttavia si è scoperto non essere consentito.



Le normative, l'aspetto legale e le sanzioni.


Come abbiamo visto prima la lotteria a premi e con vendita di biglietti (acquisto di numeri) è un gioco d’azzardo pertanto è VIETATA DALLA LEGGE italiana (Art. 718 del codice penale https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art718.html#:~:text=Chiunque%2C%20in%20un%20luogo%20pubblico,non%20inferiore%20a%20euro%20206). 


Vediamo nel dettaglio LA NORMATIVA.

(Facendo riferimento al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).


La lotteria é consentita solamente se:

  • ad organizzarla sono enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici (purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi).
  • La vendita dei biglietti é limitata al territorio della provincia.
  • L’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di 51.645,69 euro.
  • I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
  •   I premi della lotteria possono consistere soltanto in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe (l’oro lavorato per formare un oggetto, come un lingotto).


Altre normative relative:


  • Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione
  • Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
  • Le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.


LE SANZIONI.

Ecco cosa prevede il codice penale: 


  • Il gioco d’azzardo è vietato: chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli privati, propone un gioco d’azzardo o lo agevola, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a 206 euro. Il codice penale prevede una sanzione anche per chi si limita a partecipare al gioco d’azzardo, punendolo con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro;
  • La comunicazione anticipata dell’evento ai monopoli di Stato è obbligatoria: in mancanza, la legge prevede l’arresto fino a un anno ai danni di chi era onerato di assolvere a tale dovere (l’organizzatore dell’evento, il legale rappresentante dell’ente, ecc); la stessa sanzione è prevista anche per chi organizza l’evento nonostante il divieto dell’amministrazione dei Monopoli di Stato;
  • L’organizzazione di eventi di sorte senza i diritti e le adeguate comunicazioni come sopra riportate: in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 10.329,14 euro.
  • Anche la partecipazione e la reclamizzazione pubblica di eventi di sorte / giochi d’azzardo non a norma di legge è punita: colui che si limita a partecipare a una lotteria illegale è punito con la sanzione amministrativa da 154,94 a 929,62 euro; Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico una lotteria non organizzata a norma di legge, è punito con la sanzione amministrativa da 309,87 a 3.098,74 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa, radio o televisione.


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